Nomine a tempo determinato da GPS a. s. 2026-27 riscontro a reclami, chiarimenti sulla continuità didattica e sulla procedura di assegnazione delle supplenze di cui al turno 0 del 31.08.2026 e al turno 1 del 31.08.2026
Data:
1 Settembre 2026
Il presente riscontro di carattere cumulativo è fornito a seguito dei reclami già pervenuti e di quelli che potrebbero eventualmente pervenire a questo Ufficio con l’intento di offrire chiarimenti esaustivi in relazione alle procedure di cui all’oggetto.
A tal proposito si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni:
1. Continuità didattica e procedura informatizzata.
Le operazioni di attribuzione degli incarichi su richiesta di continuità didattica costituiscono un bollettino specifico che, ai sensi delle disposizioni ministeriali (O.M. n. 27/2026 e DM 32/2025), deve essere pubblicato con priorità rispetto alle supplenze ordinarie.
L’indicazione della continuità da parte del Dirigente scolastico, unitamente alla conferma resa dal docente nella domanda informatizzata, non comporta l’automatica attribuzione dell’incarico sul medesimo alunno, né la conferma del numero di ore precedentemente ricoperto. La partecipazione alla fase di conferma è infatti subordinata alla verifica informatica dell’effettiva nominabilità dell’aspirante.
Questa verifica tiene conto di tutte le disponibilità di posti presenti nel sistema e riguarda qualsiasi classe di concorso per la quale l’aspirante risulti inserito nelle GPS e abbia presentato regolare domanda, secondo le regole generali previste per il conferimento degli incarichi da GPS. Pertanto, può verificarsi che, pur in presenza di una richiesta di continuità e di disponibilità di posti, il docente non risulti nominabile nel c.d. “Bollettino 0”.
Anche una volta che l’aspirante sia risultato nominabile, la continuità didattica potrà essere assicurata nei limiti dei posti e delle ore effettivamente disponibili, nel rispetto della normativa vigente in materia di conferimento delle supplenze.
2. Nomina attribuita a un docente con punteggio notevolmente più basso o posizione inferiore.
Si precisa che i candidati in posizione inferiore potrebbero beneficiare di una precedenza di cui alla Legge n. 104/1992. Vi è poi il caso dei candidati “riservisti”, ossia beneficiari della Legge n. 68/1999, del D. L. 66/2010, del D. L. 44/2023 convertito in Legge n. 74/2023, per i quali opera la riserva nel rispetto del limite previsto dall’art. 5/1 del D. P. R. 3/1957. Si ricorda che i diritti di precedenza e riserva non possono essere diffusi nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.
3. In caso di errore del docente nella richiesta delle scuole o delle tipologie dei posti, in ossequio al principio di autoresponsabilità della compilazione della domanda, l’ufficio NON PUO’ intervenire sulle scelte e modificarle.
Il presente riscontro si intende avente valore anche in futuro per ogni analoga istanza che dovesse pervenire in relazione ai successivi turni di nomina.
Ultimo aggiornamento
1 Settembre 2026, 11:35
Ufficio Scolastico Territoriale di Pistoia